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Rocchese, arriva la penalizzazione. Ora è penultima

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Rocchese, arriva la penalizzazione. Ora è penultima

Accolte il ricorso della Pro Pagani e del Barano Calcio. La Rocchese perde le prime due gare a tavolino per aver schierato un calciatore squalificato

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Clamorosamente ma vero viene riscritta la classifica del girone B del campionato di Promozione. Il Giudice Sportivo Territoriale infatti ha accettato i reclami delle due società Pro Pagani e Barano Calcio in merito alle prime due gare di campionato giocate contro la Rocchese.

L’accusa era sul calciatore Mandara che era stato impiegato nelle due gare incriminate nonostante dovesse scontare tre giornate di squalifiche rimediate la passata stagione con la Juniores della Rocchese. Per via di questo, la squadra allenata dal tecnico Cerminara ha perso le due gare 3-0 a tavolino e adesso si trova incredibilmente penultima in campionato con un solo punto. Di seguito il testo del giudice sportivo.

Rocchese: ora sei penultima
Rocchese, arriva la penalizzazione. Ora è penultima

Il G.S.T., preliminarmente letti i reclami, ritualmente  presentati, dalle società  Pro Pagani e Barano per le rispettive gare disputate contro la società Rocchese relativi alla presunta posizione irregolare, agli effetti disciplinari, del calciatore, Mandara Andrea nato il 11.06.1996, ne dispone la riunione avanti a sé per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva. Nel merito degli stessi  rileva che sono fondati e pertanto meritevoli di accoglimento.

Le società reclamanti si dolgono che il calciatore Mandara Andrea nato l’11.06.1996 abbia partecipato alle gare de qua in posizione irregolare ai fini disciplinari, poiché nella scorsa  stagione calcistica, allorquando militava nella squadra Rocchese, Campionato Regionale di Attività Mista, veniva sanzionato con tre giornate di squalifica, come pubblicato sul C.U. 98 del C.R. Campania del 09.04.2015 pag. 2090, e pertanto non avendo ancora scontato una gara di squalifica residua nella competizione de qua, chiedeva la punizione sportiva della perdita delle rispettive gare ai sensi dell’art. 17 C.G.S..

La doglianza è fondata. Il calciatore Mandara Andrea nato il 11.06.1996, a seguito della sanzione inflitta, come pubblicato sul CU 98 C.R. Campania del 09.04.2015 pag. 2090, non ha disputato due gare di campionato di Attività mista Rocchese-Pro Pagani del 12.4.2015 e Alfaterna-Rocchese del 19.4.2015, allorquando terminava la competizione e pertanto non aveva scontato ancora la residua  gara di squalifica come sopra riportato.

Nel caso che ci occupa, il calciatore Andrea Mandara nella stagione in corso  ha  la facoltà di partecipare nella competizione di Attività Mista in qualità di fuori quota, ed ai sensi dell’art. 22 comma III CGS, in virtù del principio della “separazione delle sanzioni” l’esecuzione della prefata sanzione va scontata nel corso della competizione di Attività Mista, per scontare la pena inflitta in gare omogenee e tipo logicamente corrispondenti. 

Tale principio non è applicabile però al caso in specie, non essendo ancora iniziato il campionato di Attività Mista regionale, perché “il principio di effettività deve intendersi, nella prospettiva della efficacia deterrente delle sanzioni sportive, valore fondante dell’ordinamento federale, la sua applicazione va mantenuta ferma anche nell’ipotesi che – per ragioni soggettive od oggettive, legate, cioè tanto al trasferimento del calciatore che alla mutata appartenenza della sua società rispetto al campionato originario – non sia possibile individuare nella stagione successiva gare omogenee nel senso prima indicato.

Ed infatti deve tenersi conto che le norme sanzionatorie dell’ordinamento federale vanno interpretate ed applicate nel senso che producano un qualche effetto piuttosto che nessuno, come avverrebbe se si consentisse alla eterogeneità delle gare della stagione successiva rispetto a quella della stagione precedente da cui traesse origine la squalifica di fungere da strumento di pratica elusione della pena e, quindi, di frustrazione delle finalità, sia afflittiva che deterrente, che la norma federale assegna al sistema sanzionatorio. ” (cfr. C.U. n. 12/Cf 2003/2004) 

Di conseguenza, non essendovi carattere di omogeneità tra la gara della passata stagione (Attività Mista) in cui il calciatore de quo è stato sottoposto a sanzione disciplinare, e le gare attuali, la residua giornata di squalifica andava scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla società attuale di appartenenza del calciatore, pertanto ai sensi dell’art. 19 comma VI C.G.S., la sanzione riportata da Mandara Andrea nato il 11.06.1996, nell’ambito del campionato Attività Mista 2014/2015, per la parte residua che non è stata scontata nella stagione sportiva in cui è stata irrogata, deve essere scontata nella stagione in corso, e pertanto la partecipazione del calciatore Mandara Andrea, nato l’11.06.1996, alle gare in epigrafe è da considerarsi irregolare agli effetti disciplinari.

Per tali motivi, in applicazione dell’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto dalle società Pro pagani e Barano Calcio, di infliggere a carico della società Rocchese, la punizione sportiva della perdita di entrambe le gare Pro Pagani-Rocchese del 12.09.2015 e Rocchese-Barano del 19.9.2015, con il punteggio di 0-3, dispone  la trasmissione degli atti al Commissario Straordinario p.t. del C.R. Campania, Paolo De Fiore  per gli adempimenti del caso. Nulla per la tassa non versata.

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