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Roccapiemonte, ordinanza del Sindaco sull’utilizzo dell’acqua pubblica

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Roccapiemonte, ordinanza del Sindaco sull’utilizzo dell’acqua pubblica

Il Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano ha emesso un’ordinanza contenente la regolamentazione dell’uso dell’acqua pubblica

Il Sindaco Carmine Pagano informa la popolazione di Roccapiemonte che, come già annunciato in precedenti comunicazioni, considerata la significativa riduzione delle risorse idriche con abbassamenti delle falde e diminuzione delle portate utilizzabili dai pozzi negli ultimi anni e dopo aver registrato un calo nella disponibilità di acqua potabile per il quale si sta procedendo ad accertamenti tecnici e, dopo aver adottato una Ordinanza Sindacale con la quale si è sospesa l’erogazione notturna dell’acqua potabile dell’acquedotto pubblico dalle ore 23.00 di ogni lunedì, mercoledì e venerdì sera fino alle ore 5.00 del giorno successivo fino al 31maggio 2020, ha emesso due nuove Ordinanze con le quali, con decorrenza immediata, ha disposto:

  • la sospensione dell’acqua potabile dell’acquedotto pubblico anche per ogni sabato, dalle ore 24:00 alle ore 05:00 del giorno successivo, fino al 31 maggio 2020. La decisione scaturisce dalla necessità di evitare problemi di approvvigionamento la domenica, viste le segnalazioni in tal senso da parte dei cittadini.

L’auspicio è che la situazione, una volta effettuate le verifiche tecniche, già in corso, possa tornare alla normalità. L’attenzione al problema della carenza idrica, da parte mia e di tutta l’Amministrazione, è massima. Ma fare questi accorgimenti oggi, significa evitare di avere disagi in futuroha dichiarato il Sindaco Pagano.

Sempre con decorrenza immediata, il Sindaco ha altresì ordinato il rispetto delle seguenti norme su tutto il territorio Comunale:

  • sono consentiti i prelievi di acqua dalla rete idrica di distribuzione comunale esclusivamente per i normali usi domestici e sanitari.

 

È DISPOSTO IL DIVIETO ASSOLUTO DI UTILIZZARE L’ACQUA POTABILE PER I SEGUENTI SCOPI:

  • irrigazione o innaffiamento di orti giardini e parchi, similari ecc. se non a carattere pubblico;
  • per riempimento di ogni tipo di piscine, compreso quelle mobili e/o da giardino, similari ecc.;
  • per lavaggio automobile/cicli/motocicli e simili;
  • di prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dall’alimentazione se non da persone a questo autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;

 

Inoltre, è fatto divieto assoluto di innestare pompe o manichette, anche nelle fontanelle pubbliche, per riempire serbatoi, botti o cisterne installate su autoveicoli o portate a rimorchio, per lavaggio automezzi, similari ecc. eccezion fatta per i mezzi pubblici e/o di uso pubblico; Sono esclusi dal presente atto gli innaffiamenti dei giardini e parchi ad uso pubblico e le aree cimiteriali, che comunque devono essere eseguiti con parsimonia, qualora l’organizzazione del servizio non consenta l’innaffiamento in orario notturno, nonché i servizi pubblici di igiene urbana. Inoltre sono revocati tutti i provvedimenti in contrasto con la presente disposizione.

  • Per i possessori di piscine, in caso di loro riempimento, i proprietari dovranno esibire certificazione di apposita ditta circa l’attività di riempimento.