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Emissione di assegni a vuoto: è configurabile la truffa?

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Emissione di assegni a vuoto: è configurabile la truffa?

A cura dell’Avvocato penalista e Direttore responsabile di Zerottonove.it, Luca Monaco

Egregio Avvocato,
alcuni mesi fa pubblicavo su un sito internet specializzato un annuncio relativo alla vendita di un ciclomotore di mia proprietà.
Lo scorso 27 febbraio mi contattava telefonicamente un signore, il quale si diceva interessato all’acquisto. Fissavo, pertanto, un appuntamento con lo stesso, all’esito del quale raggiungevamo un accordo, per la vendita del suddetto veicolo, alla cifra di € 1.200.
A titolo di pagamento, lo stesso mi consegnava un assegno bancario di tale importo.
Io, forse ingenuamente, accettavo l’assegno, anche perché l’acquirente, persona apparentemente distinta, di circa quarant’anni, qualificatosi peraltro come ingegnere civile, nel corso della conversazione mi aveva fornito plurime rassicurazione sul suo stato di solvibilità.
Il giorno successivo mi recavo, pertanto, in banca al fine di riscuotere il denaro ma scoprivo, con stupore, che l’assegno era privo di copertura.
E’ ravvisabile nella descritta condotta un comportamento penalmente rilevante? Sono ancora in tempo per denunciare questa persona?
Grazie.
Antonio

Caro Signor Antonio,
l’art. 640 c.p., rubricato come “truffa”, punisce la condotta di “chiunque, con artifizi e raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno…”.
Nel caso di specie deve, tuttavia, stabilirsi se l’emissione di un assegno a vuoto sia da considerarsi raggiro idoneo ad integrare il reato di truffa.
All’uopo, la risposta fornita dalla Suprema Corte di Cassazione, con molteplici sentenze, è sicuramente affermativa, allorquando all’emissione si accompagni un quid pluris caratterizzato dalle continue rassicurazioni dell’emittente, come pare di capire sia avvenuto nel Suo caso, sulla sua solidità economica (Cass. Pen. Sez. V, Sent. N. 1125/1971; Cass. Pen. Sez. II, Sent. N. 8199/1980).
Quanto alla possibilità, sotto il profilo temporale, di proporre la relativa querela, posso parimenti rassicurarLa: il termine per la proposizione della stessa, per il reato di truffa, è pari a tre mesi.
Le consiglio, pertanto, di affrettarsi a sporgere denuncia-querela presso la Procura della Repubblica territorialmente competente o presso la più vicina Stazione dei Carabinieri.
Per ulteriori chiarimenti in merito, può contattarmi al 3491675466 oppure all’indirizzo mail avv.lucamonaco@libero.it.
Può, altresì, visitare il mio sito internet, www.avvocatolucamonaco.it.

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Direttore Responsabile della testata giornalistica "zon.it", Avvocato Penalista e Giornalista pubblicista. Iscritto all'Albo degli Avvocati di Salerno dal 2009, esercita in proprio con impegno, passione e professionalità l'attività forense occupandosi prevalentemente di diritto e procedura penale, dopo avere collaborato per alcuni anni con importanti studi legali cittadini. E' stato, altresì, coordinatore dello sportello di Salerno dell'Osservatorio Nazionale sullo Stalking per l'assistenza legale e psicologica di uomini e donne, presunte vittime e presunti autori di violenza e stalking. E' stato più volte relatore in occasione di convegni giuridici patrocinati ed accreditati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno. Nel corso degli anni ha affiancato alla passione ed alla professione forense anche quella per il giornalismo, collaborando dapprima con il periodico dei quartieri di Salerno, "La Rotonda", presso il quale ha conseguito il tesserino di giornalista pubblicista, con relativa iscrizione all'Albo nel 2008, e successivamente diventando Direttore Responsabile della testata giornalistica on line, zerottonove.it ed ora di zon.it