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Battipaglia, rinuncia ai Casoni Doria: Civica Mente richiede la conformità amministrativa

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Battipaglia, rinuncia ai Casoni Doria: Civica Mente richiede la conformità amministrativa

In seguito alla rinuncia di esercitare un diritto di prelazione sui Casoni Doria da parte dell’Amministrazione di Battipaglia, l’Associazione Civica Mente ha protocollato  una richiesta di conformità amministrativa

Sono passate solo 48 ore dalla notizia della rinuncia, da parte dell’amministrazione di Battipaglia guidata da Cecilia Francese, ad esercitare un diritto di prelazione sui Casoni Doria. L’Associazione Civica Mente quest’oggi ha protocollato una richiesta al Segretario Comunale Brunella Asfaldo di parere sulla conformità amministrativa della delibera di Giunta.

La richiesta

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 1.2.2019, la predetta Giunta presieduta dal Sindaco Dott.ssa Cecilia Francese ha rinunciato ad esercitare un diritto di prelazione ex art. 62 comma 2 del Codice sul bene culturale relativamente al bene censito nel N.C.E.U. del Comune di Battipaglia al Foglio 12 particella n.13, facente parte di un compendio immobiliare più esteso denominato ex Casoni Doria.

A tal riguardo:

– stabilito che secondo quanto disposto dal comma 2 dell’articolo 97 del d.lgs n. 267/2000, il Segretario Comunale può esprimere parere di “conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”; – detto che “anche in assenza del parere obbligatorio sulle proposte di deliberazioni della giunta e del consiglio, “è indubitabile che permangano in capo al segretario comunale tutta una serie di compiti e di adempimenti che, lungi dal determinare un’area di deresponsabilizzazione del segretario, lo impegnano invece ad un corretto svolgimento degli stessi, pena la sua soggezione in ragione del rapporto di servizio instaurato con l’ente locale, all’azione di responsabilità amministrativa, ove di questa ricorrono gli specifici presupposti ” (Corte dei Conti, sez. II giurisdizionale centrale, sentenza n. 88/2004);

– visto l’art. 73 dello Statuto Comunale Vigente che conferisce il diritto alle Associazioni iscritte nel registro – come la scrivente – di inoltrare istanze agli organi od uffici comunali con l’obbligo degli stessi di pronunciarsi entro 30 giorni;

– Visto l’art. 42 comma 2 lettera L del T.U.E.L. statuisce che “acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari”;

– la prelazione è quel diritto che attribuisce al titolare una posizione di preferenza rispetto ad altri soggetti, a parità di condizioni, ai fini della costituzione di un determinato negozio giuridico che, in tale caso, sarebbe stato proprio l’acquisto di un immobile.

CHIEDE

Che la S.V. rilasci per iscritto parere di conformità amministrativa come prima specificato rispetto alla deliberazione di giunta meglio specificata in premessa e, nella specie, se l’oggetto di tale deliberazione sia di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale.