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Aereo in ritardo? Ecco come richiedere un Risarcimento danni

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Aereo in ritardo? Ecco come richiedere un Risarcimento danni

Capita spesso che, una volta arrivati all’aereoporto, ci si trovi di fronte ad un inspiegabile ritardo o addirittura alla cancellazione del volo (basti pensare al fenomeno dell’overbooking ,o “sovraprenotazione”, ormai molto diffuso nella prassi comportamentale delle compagnie aeree). Oggi non accontentatevi del solito panino, della bibita gassata o, nelle peggiore delle ipotesi, dell’alberghetto messo a disposizione della compagnia aerea nelle vicinanze dell’aereoporto, in quanto è possibile chiedere il risarcimento qualora ricorrano determinate condizioni. Ma andiamo con ordine!

Nell’analizzare i profili di responsabilità del ritardo del volo occorre preliminarmente richiamare una molteplicità di fonti normative, interne e internazionali. L’ art. 1678 c.c. stabilisce che la causa del contratto di trasporto, nel quale rientra il trasporto aereo, consiste nel trasferimento verso corrispettivo di persone o di cose da un luogo ad un altro con la conseguenza che il contratto de quo rientra tra i contratti consensuali a prestazioni corrispettive. Sul punto, l’orario costituisce un elemento imprescindibile del trasporto ed in particolare del trasporto aereo. L’ art. 1681 c.c. inoltre, dispone che “Salva la responsabilità per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”. In tema di responsabilità per i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore, il vettore è chiamato ad osservare, al fine di evitarli, una diligenza massima. Inoltre, l’ art. 952 del Codice della Navigazione stabilisce che” Il vettore risponde del danno per il ritardo, per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto, nonché per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dall’inizio delle operazioni di imbarco fino al compimento di quelle di sbarco, a meno che provi che egli o i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno”.

La tipologia di responsabilità civile in esame trova ulteriore conferma nella normativa speciale di rilievo internazionale. In primo luogo la Convenzione di Varsavia del ’29 e la Convenzione di Montreal del ’99; deve inoltre segnalarsi la Carta dei diritti del passeggero del 2000.

Una fonte di notevole rilevanza è poi costituita dal Regolamento Comunitario n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Ed infatti, quando il volo sarà ritardato per più di due ore, la compagnia aerea, è tenuta a prestare assistenza ai passeggeri assicurando loro pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa e la possibilità di effettuare telefonate o inviare messaggi via telex o fax; se il ritardo si protrae è prevista anche la sistemazione in albergo. Non solo, il malcapitato passeggero potrà scegliere tra il rimborso del biglietto ed un volo alternativo nonché ad una compensazione pecuniaria di

a) 250,00 € per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;

b) 400,00 € per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;

c) 600,00 € per le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).

Queste somme saranno ridotte del 50% se i passeggeri possono raggiungere la loro destinazione imbarcandosi su un volo alternativo, sempre che l’orario di arrivo non superi quello originariamente previsto.

Da ciò emerge che vi sia, anzitutto,  un’ipotesi di responsabilità contrattuale concorrente con quelle particolari per il ritardo e l’inadempimento. Difatti, quanto all’onere della prova dell’inadempimento dell’obbligazione, il creditore passeggero che agisca per il risarcimento del danno da ritardo deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (cfr. Cass. Sez. Un. n. 13533/2011 e n. 141/2006). Spetta alla compagnia aerea, invece, l’onere di provare di avere adottato tutte le misure idonee per evitare il danno. Ovviamente non ci sarà nessun risarcimento se il volo venga ritardato o cancellato a causa di circostanze eccezionali (es. condizioni atmosferiche).

Tuttavia la dottrina ha rilevato che l’inadempimento da parte del vettore del contratto di trasporto possa incidere sulla sfera giuridica del passeggero non solo per i risvolti negativi di carattere patrimoniale (basti pensare alla perdita di chance di guadagno causata dal mancato arrivo a destinazione nei tempi prefissati) ma, anche per quelli di natura non patrimoniale. Si pensi a tutti i disagi che derivano al passeggero che subisce il ritardo di un volo dal fatto di dover attendere, talvolta per un tempo prolungato, nonché al conseguente e inevitabile stress che da questa può derivare.

Secondo la dottrina e le più recenti pronunce giurisprudenziali di legittimità, infatti, oltre alla responsabilità contrattuale, sarebbe configurabile anche una concorrente responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. con conseguente inversione dell’onere della prova; ciò che costituisce oggetto di lesione è l’interesse a ricevere la prestazione e tale lesione deve essere ripristinata nella sua natura patrimoniale. Peraltro, l’inadempimento può porsi anche come lesivo di un altro interesse, di natura non patrimoniale, che si caratterizza come un diritto soggettivo assoluto. In questo caso, spetta al viaggiatore provare di aver subito un danno derivante dal ritardo del volo. Tale danno verrà poi quantificato dal giudice in via equitativa.

In conclusione, si ritiene che la responsabilità della compagnia aerea non possa essere ascrivibile solo al costo del biglietto e ai danni derivanti a un passeggero da un ritardo, ma può riguardare anche chance lavorative mancate e perdita della serenità personale.

P. Avv. Marcello Celentano

Studio Legale Celentano (Lancusi di Fisciano)