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Udinese-Salernitana, 3-0 a tavolino. Proviamo a capire meglio la sentenza

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Udinese-Salernitana, 3-0 a tavolino. Proviamo a capire meglio la sentenza
Ph: Alfonso Maria Salsano

Bocciato il ricorso della Salernitana: sconfitta con l’Udinese e penalizzazione in classifica. Qui la spiegazione della sentenza

Lo scorso 21 dicembre la Salernitana non si presentò alla Dacia Arena perché bloccata da un provvedimento dell’Asl causa Covid-19. I granata, rischiando la sconfitta a tavolino, presentarono ricorso. Oggi il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha emesso il verdetto. La sentenza ha confermato la sconfitta a tavolino e inflitto la decurtazione di un punto in classifica.

Leggendo la sentenza del Giudice Sportivo sembra proprio di ripercorrere quanto successo tra Juventus e Napoli lo scorso anno. Per questo la Salernitana presenterà ricorso presso la Corte d’Appello Federale contro la decisione del Giudice Mastrandrea. Intanto, però, con umiltà cerchiamo di comprendere meglio la sentenza e capirne, dunque, le motivazioni.

(Qui la sentenza in pdf).

La sentenza spiegata punto per punto

La Salernitana ha presentato ricorso per vedersi riconosciuta “l’impossibilità della prestazione per causa di forza maggiore“. In questo quadro la “prestazione” consiste nel presentarsi sul campo dell’Udinese e disputare la partita. Invece la “causa di forza maggiore” è il provvedimento dell’Asl di Salerno che ha bloccato la squadra.

La sentenza di rigetto stabilisce che l’invocata “causa di forza maggiorenon può essere riconosciuta. Questo per una serie di motivi, tanto “di diritto” quanto fattuali.

I” motivi di diritto”

Per comprendere i “motivi di diritto” bisogna far riferimento al punto b della sentenza e a parte del punto c.

Al punto b viene spiegato che secondo la giurisprudenza può venire meno il riconoscimento della causa di forza maggiore in due ipotesi:
1) se quello che si definisce factum principis (ovvero la causa che rende oggettivamente impossibile la prestazione, che in questo caso è il provvedimento dell’Asl) sia ragionevolmente e facilmente prevedibile secondo la comune diligenza nel momento in cui si assume l’impegno;
2) se il debitore (in questo caso la Salernitana) non ha tentato di praticare le altre soluzioni teoricamente possibili nei limiti di un sacrificio ragionevole.
Quindi, nel caso di specie, la Salernitana non può appellarsi all’ “impossibilità della prestazione” se non ha provato a trovare soluzioni alternative, anche prima che succedesse il fatto prevedibile, per ovviare al provvedimento dell’Asl.

Nella prima parte del punto c, poi, viene spiegato che sulla base di quanto detto prima quello che si mette in discussione è il fatto che la Salernitana abbia invocato il factum principis quando poi è essa stessa in parte complice per mancanza di diligenza.


I motivi fattuali

Nella seconda parte del punto c della sentenza di rigetto del ricorso presentato dalla Salernitana vengono messi in risalto alcuni elementi fattuali. In particolare si evidenzia che la prima mail dell’Asl di Salerno vietava di prendere il volo di linea che era programmato per andare ad Udine (lasciando intendere quindi che non fosse stata vietata la trasferta in sè, bensì la trasferta organizzato in quel modo). Inoltre, secondo la sentenza, da queste mail scambiate tra Salernitana e Asl di Salerno emerge che la società granata già di base non era propensa a fare la trasferta. Anzi, secondo il Giudice Sportivo dalle mail sembrerebbe che la Salernitana quasi sperava di ricevere , o addirittura cercava di ottenere, un provvedimento che vietasse in toto la partenza.

Conclusione della sentenza

Insomma, secondo il Giudice Sportivo la Salernitana NON ha subito una causa di forza maggiore per tre ragioni:

1. perché il provvedimento dell’Asl era prevedibile;

2. perché sembra quasi che fin dall’inizio la Salernitana cercasse un modo per ottenere il provvedimento di blocco della squadra piuttosto che trovare una soluzione per effettuare il viaggio;

3. (conseguenza del precedente punto) perché non sono state seriamente considerate le alternative astrattamente possibili per poter svolgere la trasferta “in bolla”, isolando le positività (un charter al posto del volo di linea programmato).

Tutto si può racchiudere in una frase: secondo la sentenza la Salernitana non avrebbe fatto il massimo per cercare di essere presente a Udine.