Home Cronaca Truffa e infedele patrocinio. Avvocato salernitano interdetto per 12 mesi dall’esercizio della professione

Truffa e infedele patrocinio. Avvocato salernitano interdetto per 12 mesi dall’esercizio della professione

0
Truffa e infedele patrocinio. Avvocato salernitano interdetto per 12 mesi dall’esercizio della professione

L’avvocato salernitano aveva addirittura redatto un falso dispositivo di sentenza, creando “una vera  e propria sceneggiata”. Interdetto per 12 mesi dall’esercizio della professione

Nei giorni scorsi, su richiesta di questa Procura, i Finanzieri del locale Comando Provinciale hanno eseguito la misura cautelare personale emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, del divieto temporaneo dell’esercizio della professione per dodici mesi, nei confronti di A.M., cinquantenne avvocato salernitano, per i reati di truffa, infedele patrocinio aggravato e falso materiale. Le indagini, eseguite dalle Fiamme Gialle della 1^ Compagnia, coordinate dal Comando Gruppo di Salerno, hanno permesso di accertare che il professionista, con una serie di artifizi e raggiri, consistiti nel prospettare ad un assistito la conclusione positiva di un processo penale in cui risultava coinvolto, era riuscito a farsi consegnare 5.000 euro in contanti, somma da rimettere all’ignara persona offesa, a titolo di risarcimento del danno, per il ritiro della denuncia.

L’avvocato, per rendere maggiormente credibile la truffa, aveva addirittura redatto un falso dispositivo di sentenza, con tanto di emblema della Repubblica Italiana, ed intestazione del Tribunale di Salerno, con la quale un Giudice Monocratico dichiarava non doversi procedere nei confronti del patrocinato dal legale per “intervenuta accettazione della querela.” Grazie a questo falso documento era riuscito inoltre a farsi pagare anche una parcella di 1.200 curo per l’assistenza prestata.

Allorché all’inizio dello scorso anno, il suo cliente era stato condannato a tre mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 615 commi 1 e 2 c.p., lo aveva convocato nel suo ufficio, giustificando l’accaduto con notazioni in diritto descritte dal Giudice per le Indagini Preliminari come “una vera e propria sceneggiata” scoraggiandolo dal contattare direttamente la querelante, perché, a suo dire, tale comportamento, in quelle circostanze, avrebbe potuto qualificarsi come un’ estorsione.

Il cliente/imputato, tuttavia, nutrendo dubbi circa la condotta del proprio avvocato, aveva provveduto a registrare quella conversazione, che, consegnata agli inquirenti, ha dimostrato il comportamento truffaldino e disonesto del professionista, confermando le dichiarazioni del denunciante, le ricostruzioni testimoniali, l’assenza della remissione di querela a favore del denunciante, nonché la contraffazione e l’inesistenza, nel relativo fascicolo processuale, del dispositivo di sentenza esibito dal professionista.