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Ritardo nella consegna del bagaglio aereo? Ecco cosa fare!

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Ritardo nella consegna del bagaglio aereo? Ecco cosa fare!

Immagina di partire per New York. Arrivi all’aeroporto, effettui il check-in e ti imbarchi. Salito sull’aeromobile, prendi il posto che ti hanno assegnato. Il volo procede senza troppi scossoni e il tempo scorre senza nemmeno tu te ne accorga. L’aereo atterra al J.F.Kennedy regolarmente. Con un sorriso smagliante e con l’emozione di chi per la prima volta visita gli Stati Uniti d’America, ti rechi verso l’area riservata al ritiro bagagli. Il motore del nastro si accende e le valigie iniziano a scorrere una ad una sotto i tuoi occhi. Rimani lì per più di mezz’ora e la tua valigia ancora deve essere consegnata. Altri 10 minuti ed il nastro smette di girare.

Vieni assalito dal panico perché mai avresti pensato ad una sfiga del genere. Non riesci a trovare una spiegazione a ciò che ti sta accadendo. Prendi consapevolezza che la tua valigia è stata perduta. Inizi ad imprecare e a farti mille domande del tipo: “perché proprio a me”!!! Proprio tu sei diventato il protagonista di un dramma che puntualmente si ripete a migliaia di passeggeri ed in tutti gli aeroporti del mondo!!! Allora ti rechi all’Ufficio Lost and Found (Ufficio Bagagli Smarriti) – competente per la risoluzione di inconvenienti del genere – e compili il Property Irregularity report, denominato P.I.R. , con allegato biglietto aereo e ricevuta del bagaglio e avviare così la procedura di risarcimento. Sei visibilmente nervoso, ma non preoccuparti, fai un bel respiro e rimani calmo. Ci sono delle cose che devi conoscere.

La pretesa risarcitoria in caso di smarrimento, danneggiamento o ritardo della consegna del bagaglio è regolata dalla Convenzione di Montreal del 1999 e dal Regolamento Comunitario n. 889/02. Infatti l’art. 31 di detta Convenzione stabilisce che “in caso di danno, la persona avente diritto alla consegna deve, appena constatato il danno, presentare reclamo al vettore immediatamente e comunque entro 7 giorni dalla data di ricevimento, in caso di merce. In caso di ritardo, il reclamo deve essere inoltrato entro 21 giorni dalla data in cui il bagaglio o la merce sono stati messi a sua disposizione. Il reclamo deve avere forma scritta ed essere presentato o inviato entro i predetti termini”. La responsabilità del vettore è prevista dall’art. 22 con un risarcimento fino a 1000 DPS, pari a 1.134,71 euro, in caso di distruzione perdita, deterioramento e ritardo. Invece, nel caso di compagnie aeree che aderiscono alla Convenzione di Varsavia il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino a 17 DPS, ovvero a circa 20 euro per kg di bagaglio.

Tale risarcimento si limita solo ai danni materiali (vitto, taxi, alloggio) garantendo così l’equilibrio tra due interessi contrapposti: quello del passeggero, ad essere risarcito agevolmente e rapidamente e quello del vettore aereo, a non essere gravato da oneri difficilmente calcolabili o identificabili. Pertanto l’onere della prova, incombe sul passeggero che deve provare il danno e quantificarlo mediante l’esibizione di scontrini, fatture o ricevute di acquisti strettamente necessari (non sono rimborsabili acquisti di beni di lusso).

 

ps: tratto da una storia vera!

 

p.Avv. Marcello Celentano

Studio legale Celentano (Via Ten. Nastri, 92 Lancusi di Fisciano)