Home Prima Pagina Omicidio colposo: non c’è responsabilità medica per carenze organizzative dell’ospedale

Omicidio colposo: non c’è responsabilità medica per carenze organizzative dell’ospedale

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Omicidio colposo: non c’è responsabilità medica per carenze organizzative dell’ospedale

Omicidio colposo: non c’è responsabilità medica per carenze organizzative dell’ospedale

A cura del Direttore Responsabile, Avv. Luca Monaco

[ads2] Le carenze organizzative e strutturali dell’ospedale, suscettibili di incidere sull’evento di danno, non sono addebitabili al medico. Nell’ambito della causalità omissiva è sempre indefettibile la regola di giudizio della ragionevole, umana certezza, tenendo conto, altresì, del coefficiente probabilistico relativo al carattere salvifico delle condotte doverose

È quanto stabilito dalla Suprema Corte con sentenza n. 46336, depositata il 10 novembre 2014.

La Corte di Appello di Firenze, in riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Livorno, aveva assolto due medici dal reato loro ascritto di omicidio colposo. Il primo era stato, infatti, in primo grado condannato quale medico di turno del pronto soccorso ortopedico dell’ospedale di Livorno, il secondo in qualità di medico del pronto soccorso generale del medesimo nosocomio.

In particolare il paziente, B.F., era stato trasportato presso il pronto soccorso ortopedico a seguito di un sinistro stradale ed era successivamente deceduto a causa di una frattura alla milza e della conseguente emorragia.

Avverso la pronuncia assolutoria di secondo grado aveva proposto ricorso per cassazione la parte civile, censurando, oltre alla mancata rinnovazione parziale dell’istruttoria dibattimentale, i rilievi di merito postulati dalla Corte di Appello.

omicidio colposoIl Supremo Collegio, tuttavia, riteneva di dover rigettare il gravame alla stregua di talune considerazioni. In primo luogo, per quanto concerne la posizione del primo medico, rilevava che le condotte dallo stesso poste in essere fossero incensurabili, avendo egli per un verso curato correttamente il paziente in ordine alle lesioni di sua competenza e per altro verso non potendo addivenire a una diagnosi di emorragia addominale sulla base degli elementi in suo possesso. Non soltanto, il sanitario avrebbe, infatti, avviato tempestivamente il paziente al pronto soccorso generale dovendo comunque seguire i farraginosi protocolli interni della struttura ospedaliera. In particolare, osservavano ancora gli Ermellini, l’incomprensibile separazione e distanza tra i due reparti di pronto soccorso e le clamorose carenze organizzative dell’ospedale, persino per il reperimento di un’autoambulanza per il trasferimento del paziente presso l’altra struttura, non erano imputabili al medico di turno e avevano costituito una concausa nella realizzazione dell’evento morte.

Diversa la posizione del secondo medico, unico sanitario di turno presso la struttura di pronto soccorso generale. Il terapeuta avrebbe dovuto, infatti, diagnosticare una situazione critica del paziente e mettere in moto un meccanismo di verifica strumentale che avrebbe potuto accertare l’emorragia in atto. Condotta questa negligentemente non posta in essere dal medico de quo e, pertanto, idonea a integrare la fattispecie soggettiva colposa del reato contestato.

Tuttavia, anche in questa circostanza, sarebbero intervenute delle concause, dovute alla disorganizzazione della struttura ospedaliera, quali la mancanza di attrezzature per eseguire l’ecografia addominale e la difficoltà nel reperire in orario notturno un chirurgo per l’intervento di splenectomia.

Infine, la Corte di Cassazione, rinviando a una pregressa pronuncia delle Sezioni Unite, ribadiva che “Nell’ambito della causalità omissiva vale la regola di giudizio della ragionevole, umana certezza; e che tuttavia tale apprezzamento va compiuto tenendo conto da un lato delle informazioni di carattere generalizzante afferenti al coefficiente probabilistico che assiste il carattere salvifico delle misure doverose appropriate, e dall’altro delle contingenze del caso concreto”.

Alla stregua di tale postulato, ritenevano i Giudici di legittimità che la tempestività dell’intervento chirurgico che, nel caso di specie, avrebbe verosimilmente salvato la vita del paziente, era stata inficiata non dal comportamento negligente dei due sanitari, ma dalla carenze organizzative e strutturali del nosocomio e che, pertanto, gli imputati andavano assolti.

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Direttore Responsabile della testata giornalistica "zon.it", Avvocato Penalista e Giornalista pubblicista. Iscritto all'Albo degli Avvocati di Salerno dal 2009, esercita in proprio con impegno, passione e professionalità l'attività forense occupandosi prevalentemente di diritto e procedura penale, dopo avere collaborato per alcuni anni con importanti studi legali cittadini. E' stato, altresì, coordinatore dello sportello di Salerno dell'Osservatorio Nazionale sullo Stalking per l'assistenza legale e psicologica di uomini e donne, presunte vittime e presunti autori di violenza e stalking. E' stato più volte relatore in occasione di convegni giuridici patrocinati ed accreditati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno. Nel corso degli anni ha affiancato alla passione ed alla professione forense anche quella per il giornalismo, collaborando dapprima con il periodico dei quartieri di Salerno, "La Rotonda", presso il quale ha conseguito il tesserino di giornalista pubblicista, con relativa iscrizione all'Albo nel 2008, e successivamente diventando Direttore Responsabile della testata giornalistica on line, zerottonove.it ed ora di zon.it