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Mancata fermata del bus al Campus di Lancusi: il parere dell’esperto

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Mancata fermata del bus al Campus di Lancusi: il parere dell’esperto
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Torniamo ad occuparci dell’incresciosa vicenda, segnalataci ieri da una nostra lettrice, del bus numero 17 che avrebbe “saltato” la fermata presso il Campus universitario di Lancusi, costringendo numerosi studenti a scendere in una piazzola di servizio lungo l’autostrada.
Lo facciamo per chiedere un parere legale all’Avvocato penalista Luca Monaco, nonché nostro Direttore responsabile.

Direttore, il racconto della nostra lettrice lascia alquanto sgomenti. Non soltanto per il disservizio in sé ma anche per i rischi corsi dagli studenti che, ob torto collo, sono dovuti scendere praticamente sull’autostrada per raggiungere l’Università e seguire regolarmente i corsi. Nella Sua veste di legale, ritiene che quali potrebbero essere le eventuali responsabilità del conducente?

Bisogna distinguere tra una responsabilità disciplinare nei confronti dell’azienda di trasporto ed una responsabilità penale. La prima andrebbe accertata chiaramente dal Cstp.

Quanto alla responsabilità penale?
In questo caso, ovviamente, il discorso è più delicato. Innanzitutto il condizionale è d’obbligo. Bisognerebbe, infatti, accertare se effettivamente il conducente era tenuto ad effettuare la fermata che la nostra lettrice assume essere stata omessa.
Ove mai la tratta prevedesse tale fermata e, dunque la stessa fosse obbligatoria, si dovrebbe accertare l’insussistenza di cause di forza maggiore e di obblighi specifici che l’autista doveva ottemperare.
Se anche tali accertamenti dovessero dare esito negativo, ricorrerebbe l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 340 c.p., interruzione di un servizio pubblico.
All’uopo, infatti, la Suprema Corte di Cassazione, sia pur nella risoluzione di un caso differente, ha postulato un principio di portata generale in base al quale “è sufficiente che l’entità del turbamento della regolarità dell’ufficio o l’interruzione del medesimo, pur senza aver cagionato in concreto l’effetto di una cessazione reale dell’attività o uno scompiglio durevole del funzionamento, siano stati idonei ad alterare il tempestivo, ordinato ed efficiente sviluppo del servizio, anche in termini di limitata durata temporale e di coinvolgimento di uno solo settore” (Cassaz Pen. Sez. VI, Sent. N. 26077/2004).