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Lettera del sindacalista Grillo alla Società Vietri Sviluppo

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Lettera del sindacalista Grillo alla Società Vietri Sviluppo

Arriva oggi, dal Segretario Sindacale Francesco Grillo, la sconcertante notizia della discriminazione lavorativa che la Società Vietri Sviluppo vorrebbe mettere in atto nei confronti dei suoi dipendenti: in particolare, sembra che abbiano intenzione di riservare SOLO AI 12 DIPENDENTI ISCRITTI ALLA CGIL un regolare contratto a tempo indeterminato full-time, mentre ai dipendenti iscritti all’UGL spetterebbe lo stesso contratto, ma con regime part-time e la relegazione in un ruolo di secondo piano nello svolgimento delle rispettive mansioni.

Riportiamo, qui di seguito, la lettera di protesta indirizzata al Sindaco:

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Carissimo Sindaco,
proprio stamane (11/01/2013) mi è stato segnalato, tra l’altro testualmente, quanto segue:

“NELLA SOCIETA’ VIETRI SVILUPPO SONO APPLICATI (DAL NOVEMBRE 2012 CIRCA) N. 12 DIPENDENTI – ISCRIZIONE SINDACALE ALLA CGIL CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO in regime di FULL-TIME; AD ALTRI N. 12 DIPENDENTI – ISCRIZIONE SINDACALE ALL’ UGL, invece, è stato riservato un contratto a tempo indeterminato in regime di PART-TIME”.

CIO’ PREMESSO MI PREME ESTENDERTI 2 QUESITI:
a) TALI AFFERMAZIONI CORRISPONDONO ALLA VERITA’  ??

b) SE SI’, LA DIVERSITA’ CONTRATTUALE DI TRATTAMENTO E’ LEGATA FORSE ALLA DIVERSA SCELTA SINDACALE DEI DIPENDENTI IN QUESTIONE O AD ALTRO ???

Personalmente, stento a credere che tali affermazioni corrispondano al vero; attendo una tua risposta chiara sull’argomento… Naturalmente se quanto riferito fosse la pura realtà, saremmo di fronte (come tu ben sai) ad un macroscopico esempio di DISCRIMINAZIONE A DANNO DEI MALCAPITATI ISCRITTI ALLA UGL, atto grave (da correggere subito) che colpisce la dignità degli stessi, inaccettabile e per giunta in SPREGIO della precisa normativa vigente in materia sotto riportata:

ART. 15. LEGGE 300 del 70 – Atti discriminatori.
È nullo qualsiasi patto od atto diretto a:

a) subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte; b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica o religiosa.

Art. 1.DECRETO LEGGE N. 216 DEL 09/07/2003 – in attuazione alla direttiva europea 2000/78/CE – Oggetto


1. Il presente decreto reca le disposizioni relative all’attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall’età e dall’orientamento sessuale, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro, disponendo le misure necessarie affinché tali fattori non siano causa di discriminazione, in un’ottica che tenga conto anche del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne e uomini.
… SE CONFERMATO, L’EPISODIO DELLA “VIETRI SVILUPPO”, PER CERTI VERSI, RIPRODUCE LA DISCRIMINAZIONE CHE GLI ISCRITTI ALLA FIOM/ CGIL DELLO STABILIMENTO FIAT DI POMIGLIANO D’ARCO (NA) HANNO SUBITO AD OPERA DELLA FIAT STESSA, E CHE IL GIUDICE HA PROVVEDUTO A CONDANNARE INEQUIVOCABILMENTE !
PER FUGARE OGNI DUBBIO, SINDACO, E’ NECESSARIA UNA TUA RAPIDA E CHIARA DELUCIDAZIONE IN MERITO.”

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Speriamo che questo increscioso comportamento, irrispettoso della dignità dei lavoratori, sia prontamente corretto e punito, onde evitare future (e più pesanti) discriminazioni a seguire. L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, e di certo la posizione della società vietrese necessita di un chiarimento – e ravvedimento – non solo in rispetto delle persone interessate, ma anche dei profili professionali ingiustamente sminuiti.