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Cava de’ Tirreni, l’ordinanza relativa a bevande alcoliche e botti

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Cava de’ Tirreni, l’ordinanza relativa a bevande alcoliche e botti

È vietato su tutto il territorio di Cava de’ Tirreni ed in particolare nel centro storico, nei luoghi pubblici e in quelli privati, far esplodere petardi, mortaretti e botti di qualsiasi tipologia, ad eccezione del 31 dicembre 2018 e del 1° gennaio 2019

L’ordinanza emanata dall’amministrazione di Cava de’ Tirreni, soprattutto, per la tutela degli animali, vieta negli esercizi commerciali di vicinato e sulle aree pubbliche, a partire dalla data di emissione della stessa e fino a tutto il 1° gennaio 2019, la vendita di ogni tipo di fuochi d’artificio, cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati”.

È vietato, altresì, cedere, a qualsiasi titolo, o permettere l’utilizzo in qualsiasi condizione, a minori degli anni 14 i fuochi di categoria 1 e superiori e a quelli di anni 18, i fuochi di categoria 2 e 3.

Chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alle seguenti sanzioni: 1ᵃ violazione nell’anno: il trasgressore è ammesso, ai sensi di legge, al pagamento in misura ridotta di una sanzione di 100,00 euro ; 2ᵃ violazione nell’anno: il trasgressore è ammesso, ai sensi di legge, al pagamento in misura ridotta di una sanzione di 150,00 euro.

Con ordinanza sindacale del 27 dicembre, si vieta, su tutto il territorio comunale, dalle ore 12:00 del 5 gennaio, alle ore 06:00 del 6 gennaio 2019, la vendita per asporto bevande sia alcoliche sia analcoliche contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, lattine e altri contenitori similari, prescrivendo che le bevande potranno essere consumate all’esterno dei locali solamente in bicchieri di plastica che dovranno, successivamente, essere smaltiti in appositi contenitori messi a disposizione dai titolari dei pubblici esercizi o delle attività di vendita.

Inoltre è fatto divieto consumare bevande in bottiglie e bicchieri di vetro, lattine ed altri contenitori similari nelle strade, piazze ed aree ricomprese nel Borgo Grande. Le misure sanzionatorie sono: da 100,00 a 500,00 euro (pagamento in misura ridotta di 166,66 euro) prevista a carico dei trasgressori; da 50,00 a 500,00 euro (pagamento in misura ridotta di 100,00 euro) per gli esercenti che non espongono in maniera visibile l’avviso all’utenza del divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro, lattine ed altri contenitori similari.

Resta fermo il divieto di vendere e somministrare nel territorio comunale bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di 16 anni e ai minori di anni 18.