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Canfora vs Squillante, c’è incompatibilità o no?

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Canfora vs Squillante, c’è incompatibilità o no?

L’opposizione Canfora vs Squillante va avanti dal 2011. Stavolta, però, l’ostracismo immotivato del manager dell’Asl rischia di diventare abuso d’ufficio

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Canfora vs Squillante. Gravissima l’accusa lanciata dal sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora, nei confronti del direttore generale dell’Asl Salerno Antonio Squillante.

Il primo cittadino della Città dei Sarrasti ha sporto una formale denuncia-querela ai carabinieri nei confronti del manager dell’Asl per il reato di abuso d’ufficio.  Il sindaco Canfora contesta al direttore dell’Asl la revoca per incompatibilità dell’incarico di dirigente medico dell’Unità operativa complessa di anestesia e rianimazione che ricopre presso l’ospedale “Martiri del Villa Malta”.

Canfora vs Squillante
Canfora vs Squillante

Una decisione contro la quale il sindaco di Sarno aveva chiesto un parere all’Anac (Autorità nazionale anticorruzione), che si è espressa a favore del primo cittadino. Nei giorni scorsi, infatti, l’Autorità nazionale anticorruzione ha ribadito quanto già deliberato il 22 dicembre 2014 e, cioè, che non sussiste alcuna incompatibilità tra l’incarico di dirigente medico dell’Uoc  e la carica di primo cittadino. Nel provvedimento, a firma di Raffaele  Cantone, si  afferma, fugando ogni dubbio interpretativo,  che “le ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le Asl  devono riferirsi non ai dirigenti di unità operativa complessa e comunque solo agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario”.

Canfora vs Squillante. Una vicenda che ha inizio nel 2011, e che ha visto finora prevalere il sindaco di Sarno, che ha avuto sempre ragione, sia dinanzi al giudice del lavoro di Nocera Inferiore, che dinanzi all’Autorità nazionale anticorruzione,  presieduta da Raffaele  Cantone.

“Malgrado ciò – afferma  il sindaco Canfora – il direttore generale si ostina ad assumere nei miei confronti un comportamento discriminatorio e ostracistico. Già all’indomani della mia elezione alla carica di sindaco, mi veniva contestata dalla direzione generale dell’Asl, con una nota del 18 luglio 2014, una presunta incompatibilità tra l’incarico di dirigente  dell’Unità operativa complessa di anestesia e rianimazione e la carica di primo cittadino. Contro il provvedimento, scrissi una nota, datata 29 luglio 2014, precisando che, già nell’estate del 2013, avevo  chiesto all’Anac di sapere se sussistessero cause di incompatibilità, qualora mi fossi candidato.  Alla mia richiesta di chiarimenti, l’Autorità nazionale anticorruzione, con una nota del 20 dicembre 2013, rispose che non sussisteva alcuna causa di incompatibilità, sia perché l’incarico di Direttore di Unità operativa complessa non rientra nella fattispecie di cui al D.Lgs. 39\2013, sia perché gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo non hanno effetto come causa di incompatibilità”.

Canfora vs Squillante. E nonostante il responsabile prevenzione  della corruzione dell’Asl, Flavio Meola, avesse condiviso la tesi del sindaco Canfora confermando,  con una nota del  7 ottobre 2014, che l’incarico amministrativo conferito prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 39\2013 non era incompatibile fino alla scadenza per l’incarico medesimo,  con una nota del 26 novembre 2014, il direttore generale dell’Asl contesta al sindaco di Sarno la presunta incompatibilità tra la carica di primo cittadino e quella di dirigente di Unità operativa complessa. Il sindaco Canfora si oppone al provvedimento del  manager dell’Asl, spedendogli il 15 gennaio 2015 una nota nella quale richiama il parere dell’Anac e una sentenza del  Consiglio di Stato.

Il direttore generale – spiega il sindaco Canfora – oltre a non aver tenuto in considerazione le conclusioni a cui era pervenuto il dottor Flavio Meola con la nota del  7 ottobre 2014, non si era fermato neppure davanti alla sentenza del Consiglio di Stato nr. 5583\2014 che, in materia di incompatibilità e di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, aveva ritenuto  che non sussistessero cause di  incompatibilità tra la qualifica di dirigente medico di un’Asl e la carica di consigliere comunale e, conseguentemente, quella di sindaco. E non si era fermato neppure davanti alla stessa  Autorità nazionale anticorruzione che, nella delibera 149 del 22 dicembre 2014, a firma di Raffaele Cantone,  per fugare  ogni dubbio interpretativo, aveva espressamente chiarito che “le ipotesi  di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso le Asl devono riferirsi, come sostenuto sempre dal sottoscritto non ai dirigenti di unità operativa complessa e comunque solo agli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario”.

Canfora vs Squillante. Nonostante ciò, con una nota del 23 febbraio 2015, il manager dell’Asl contesta nuovamente al sindaco Canfora una presunta incompatibilità, comunicando al diretto interessato  che “l’incarico da lei ricoperto è da considerarsi revocato”.

Il sindaco Canfora non ci sta e due giorni dopo,  il 25 febbraio 2015, scrive nuovamente a Cantone, che si esprime, ancora una volta, favorevolmente,  facendo pervenire al sindaco una nota del 29 aprile scorso, nella quale il magistrato ribadisce sostanzialmente quanto già deliberato il 22 dicembre 2014.

Canfora vs Squillante.Il comportamento discriminatorio e ostracistico del direttore generale dell’Asl  parte da lontano” attacca  il sindaco di Sarno. “Già dal 2011 che la direzione generale dell’Asl  continua ad adottare nei miei confronti provvedimenti abnormi ed illegittimi, che non si poggiano su alcun fondamento giuridico. C’è addirittura una sentenza del giudice unico del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore del 15 dicembre 2011 che mi reintegrava nell’incarico e condannava l’Asl al pagamento delle spese processuali. L’Asl, invece di dare prosecuzione al provvedimento, si  oppose proponendo reclamo, rigettato poi dal collegio del Tribunale di Nocera Inferiore che confermò il provvedimento di primo grado”.

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