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TAR: “Stop alla musica nei locali interrati” del Canasta Club

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TAR: “Stop alla musica nei locali interrati” del Canasta Club

Il TAR ha deciso: accolto il ricorso dei condomini di Palazzo Luongo, che avevano impugnato la licenza rilasciata dal Comune di Salerno “per lo svolgimento di attività di spettacolo ed intrattenimento danzanti all’insegna Canasta Club”

Stop, al Canasta Club, delle attività di discoteca

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania della sezione staccata di Salerno si è pronunciata sul ricorso proposto dal Condominio Palazzo Luongo, contro il Comune di Salerno, nei confronti della società Ristobar S.r.l.

I punti nella richiesta di annullamento

  • licenza rilasciata dal Direttore del Settore Affari Generali del Comune di Salerno alla Ristobar S.r.l. per lo “svolgimento di attività di trattenimenti danzanti all’insegna Canasta Club”
  • della licenza di agibilità in relazione al ridetto immobile;
  • del presupposto parere del Settore Ambiente e Protezione civile del Comune di Salerno, di estremi ignoti;
  • del rapporto del Settore Ambiente e Protezione Civile del Comune di Salerno;
  • della nota a firma del Responsabile S.U.A.P. del Comune di Salerno;
  • della nota a firma del Direttore del Settore Affari Generali del Comune di Salerno, con la quale “sono stati ritenuti superati i motivi ostativi al rilascio della licenza impugnata, precedentemente evidenziati dalla stessa Amministrazione
  • del silenzio assenso serbato dal Comune di Salerno sulla s.c.i.a. presentata dalla Ristobar S.r.l. il 26 Gennaio 2017 per lo svolgimento, sempre nello stesso immobile, dell’attività di “spettacolo musicale, musica dal vivo e piano bar

Il TAR ha chiarito che l’oggetto del contendere è la legittimità (o meno) della licenza permanente rilasciata dal Comune di Salerno. Poiché è incontestato che l’immobile di cui è causa si trova all’interno della “zona omogenea B del Comune di Salerno“, nella quale vengono individuate, tra le attività (tra quelle di interesse) autorizzabili quelle “[…] di spettacolo” e non anche di “discoteca, è necessario capire la differenza tra le due nozioni.

In assenza di una definizione precisa delle due nozioni, il Collegio ha ritenuto che “la differenza tra le due, vada ricercata, intuitivamente, nel coefficiente (quantitativo e, soprattutto, qualitativo) di partecipazione del pubblico alla messinscena, relativamente basso nello “spettacolo” genericamente inteso e molto più elevato nella “discoteca”, ove gli avventori non sono solo spettatori, ma protagonisti attivi dell’intrattenimento.

Il Collegio ritiene che “la richiesta di autorizzazione avesse ad oggetto non tanto un’attività di spettacolo, quanto, invece, di discoteca, come tale non assentibile“. Si aggiungono, inoltre, altri elementi: “la capienza e le dimensioni del locale (circa 300 metri quadrati per un massimo di 280 persone), all’attrezzattura acustica (“riproduttori di musica, un mixer poggiato su consolle e alcuni diffusori posizionati su staffe di supporto al soffitto”) ed al fatto che “dalla consolle/mixer sarà effettuato uno spettacolo musicale, di musica dal vivo o trattenimento Dj e la cui diffusione sarà limitata al solo ambiente interno”.  Elementi che spiegano le attività di discoteca/disco-bar (e non di spettacolo).

In questo contesto, “le determinazioni dell’Amministrazione appaiono, oltreché violative del chiarissimo disposto di cui agli artt. 92 e 40 delle N.T.A.”, […] anche contraddittorie visto il rilascio della licenza “per lo svolgimento di pubblici spettacoli con musica dal vivo e piano bar, pur essendo chiaro che non di attività di spettacolo, nei termini dianzi chiariti, poteva trattarsi, ma di attività di discoteca”.

La decisione del TAR

Irrilevanti in questa sede, le questioni prettamente civilistiche relative alle vicende al contratto di locazione in base al quale la Ristobar ha ottenuto la disponibilità del locale da adibire a discoteca ed assorbite le ulteriori questioni in materia catastale e di scia.” 

Nonostante ciò, il ricorso è accolto, per i motivi predetti relativi alle attività svolte nel locale (ossia quelle di “discoteca”, invece delle legali attività di “spettacolo”).

Condannati il Comune di Salerno e la Ristobar s.r.l. a rifondere al ricorrente la somma di euro 800,00 euro ciascuno a titolo di spese di lite, obbligandole altresì, in solido, alla rifusione di quanto da questa effettivamente versato a titolo di contributo unificato.