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Bruciatura delle stoppie, occhio ai divieti

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Bruciatura delle stoppie, occhio ai divieti

La bruciatura delle stoppie, regolata dal decreto 91/2004, è stata sottoposta a divieti. Attenzione, quindi, ad orari e quantità di materiale bruciato

Bruciatura delle stoppie

Benevento, 29 agosto 2014 – L’assessore all’Ambiente, Enrico Castiello, rende noto che lo scorso 25 giugno è entrato in vigore il decreto legge n. 91/2014 che risolve il problema della bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali, che com’è noto ha creato notevoli problemi negli ultimi anni in quanto venivano considerati rifiuti speciali dalla normativa precedente in vigore.

Il comma 8 dell’art. 14 del decreto legge modifica, infatti, l’articolo 256 bis del decreto legislativo 152/2006 (Codice Ambientale) relativo alla combustione illecita di rifiuti, prevedendo che tali disposizioni “non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”.

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“Conseguentemente, d’ora innanzi – spiega l’assessore Castiello – sarà possibile bruciare il materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripuliture, fermo restando il divieto relativamente al periodo in cui la Regione Campania ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio, che per il 2014 è stato fissato dal 7 luglio al 10 settembre 2014. Divieto che, naturalmente, è stato recepito nell’ordinanza sindacale che abbiamo emesso nelle scorse ore”.