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Baronissi, funzionario comunale non sarà giudicato per i lavori in via Sant’Andrea

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Baronissi, funzionario comunale non sarà giudicato per i lavori in via Sant’Andrea

Il fatto non sussiste: il Giudice ha deciso di non agire contro il Funzionario Comunale di Baronissi per i lavori in Sant’Andrea

Non luogo a procedere perché i fatti non sussistono. E’ la motivazione della sentenza emessa il 14 maggio dal giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Nocera Inferiore Giovanni Pipola nei confronti del dirigente del Comune di Baronissi Alfonso Landi e dell’impresa Andrea Capacchione, a conclusione dell’udienza preliminare. I fatti si verificarono nel giugno 2014: al centro dell’indagine, i lavori di messa in sicurezza della strada provinciale 249 Sant’Andrea a seguito di un fortissimo maltempo che provocò lo sprofondamento della strada. L’accusa del P.M. era di abuso d’ufficio e truffa aggravata ai danni di ente pubblico in concorso. Secondo il PM, i due avrebbero violato la legge sul Codice degli Appalti, con un affidamento sotto soglia e l’assegnazione fiduciaria urgente alla ditta dell’imprenditore imputato. Le indagini hanno completamente “smontato” l’accusa con la piena assoluzione del funzionario comunale e dell’impresa.

Gli atti di indagini hanno effettivamente dimostrato la necessità di provvedere con urgenza alla sistemazione del manto stradale con lavori effettivamente eseguiti; tali circostanze smentiscono l’esistenza di un ingiusto profitto o di un danno per il Comune, elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice che il PM ha avvisato proprio nella falsa apparenza dello stato di urgenza e del conseguente affidamento diretto dei lavori. Ciò anche in ragione del fatto che l’ufficio di Procura alcuna contestazione ha sollevato in merito alla congruità dell’importo dell’appalto.

Quanto all’imputazione di truffa, il Giudice osserva che alcun accertamento è stato compiuto sulla circostanza che effettivamente siano stati svolti lavori per quantità diverse ed inferiori rispetto a quelle pattuite, con particolare riferimento alla profondità del rifacimento del manto stradale.

Quanto all’imputazione per falsità ideologica commesso dal solo privato, il giudice ha rilevato che l’impresa non fosse sospesa. Per tutte le ragioni esposte il GUP – si legge nel dispositivo – “ritiene che gli elementi acquisiti siano del tutto carenti e insufficienti per sostenere le accuse in giudizio: deve quindi dichiararsi non luogo a procedere perché i fatti non sussistono”.